Per quanto riguarda la regolamentazione di riferimento per chi ospita un animale domestico in condominio, il principale punto di riferimento è sicuramente la legge n.220 del 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013.
La legge in questione ha aggiunto all’art. 1138 c.c. (relativo al regolamento di condominio) un ultimo comma che sancisce il diritto a tenere animali domestici in condominio e specifica che le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo “vietare di possedere o detenere animali di compagnia”.
Se l’amministratore o il condomino decidessero di imporre il contrario, starebbero commettendo un illecito, in quanto starebbero “menomando i diritti personali ed individuali del condomino“. Una decisione in tal senso, quindi, anche se contenuta in un regolamento condominiale e appoggiata dalla maggioranza dei condomini, sarebbe giuridicamente nulla. Se l’assemblea del condominio, dovesse approvare, andando contro la legge, un provvedimento che impedisca il possesso di animali domestici, sarebbe possibile annullarlo presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui se ne è ricevuta comunicazione.
Se, dunque, è appurato che non si possa vietare la presenza di animali domestici nel condominio, la questione relativa ad un limite numerico di esemplari in possesso non è, invece, ancora chiara: vi sono state delle sentenze a riguardo in alcuni tribunali ma la legge non si è ancora espressa a riguardo.
Quando si ha, però, a che fare con il locatore, la situazione cambia. Inserendo un’apposita clausola nel contratto di locazione, infatti, il locatore può pacificamente vietare al suo inquilino di tenere animali domestici all’interno dell’abitazione. La clausola può però considerarsi valida, ovviamente, solo se già presente al momento della stipula del contratto: il locatore non potrà opporsi alla presenza di animali in un momento successivo; se la clausola manca, essa non potrà essere integrata in futuro. L’unica soluzione per il locatore potrebbe essere quella di inserirla al momento del rinnovo del contratto dopo la sua naturale scadenza.
La nuova regolamentazione non prevede ovviamente solo diritti per gli animali e i loro padroni, ma anche qualche dovere. I condomini, infatti, che decideranno di accogliere un animale in appartamento dovranno essere preparati a rispettare alcune regole fondamentali.
Innanzitutto la legge impone il rispetto degli spazi comuni: l’inquilino deve far in modo che il proprio animale domestico non arrechi danni agli altri condomini, attraverso l’adozione di tutte le misure cautelari necessarie.
Nel caso in cui l’animale in questione dovesse essere un cane, per esempio, quando portato nelle aree condivise dovrà sempre essere munito di guinzaglio (non più lungo di 1,5 metri) per rendere possibile un rapido intervento del padrone in caso di bisogno.
Pe quanto riguarda la museruola, invece, la legge ha stabilito che il cane non è tenuto ad indossarla sempre ma il suo padrone, o chi se ne occupa, è obbligato ad averla con sé. Il suo utilizzo sarà obbligatorio quando ci si troverà in circostanze particolari, come ad esempio in spazi chiusi e di dimensioni ridotte dove si potrebbero incontrare altre persone (come in ascensore). L’obbligo di indossare la museruola per tutto il tempo in cui si è in luoghi comuni è valido, invece, per i cani appartenenti alle razze ritenute pericolose.
Tra gli altri importanti obblighi da rispettare vi sono quello di registrare l’animale con relativo inserimento del microchip che ne permetta l’identificazione, quello di effettuare regolarmente tutte le vaccinazioni contro le patologie più a rischio per l’animale e quello di eseguire periodicamente l’apposito trattamento anti-parassiti.
Tra gli obblighi comportamentali quotidiani (e facilmente intuibili facendo uso di buonsenso) troviamo invece quello di raccogliere gli escrementi che l’animale lascia per terra, i quali andranno poi buttati negli appositi cestini.
Anche per quanto riguarda i rumori vi sono alcune accortezze da tenere in considerazione. Non si può ovviamente pretendere che un proprietario sia capace di non far abbaiare mai il suo cane, ma dovrà cercare di farlo stare abbastanza tranquillo durante le ore di riposo.
[1] Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
[2] Articolo 1138 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Regolamento di condominio