A partire dal 1 gennaio 2019 vige l’obbligo per tutte le categorie professionali (fatta eccezione per alcune) di emissione della fattura elettronica e, conseguentemente, la tradizionale fattura cartacea non potrà più essere rilasciata, pena sanzioni amministrative.
Occorre sin da subito precisare che, quando si parla di fattura elettronica,
si fa riferimento ad un documento in
formato digitale, che presenta determinati requisiti richiesti dalla legge,
parzialmente diversi dai requisiti tipici dalla fattura tradizionale.
In primo luogo, la fattura elettronica può essere inviata e ricevuta attraverso SDI, ossia tramite il sistema di interscambio.
Inoltre, potrà essere prodotta semplicemente avvalendosi di un pc, un
tablet o un comune smartphone, il che determina un notevole vantaggio
economico, sia perchè non ci saranno nè
costi di stampa nè costi di spedizione, e sia perchè l’automatizzazione
porta con sè importanti conseguenze.
Prima tra tutte, la riduzione di falsi e
duplicazioni (almeno per ora), oltre all’ impossibilità di commettere errori di stampa, dato che la fattura
non viene stampata su carta.
Inoltre, sono scongiurati eventuali
errori inerenti la spedizione (potranno, ad esempio, essere evitati
smarrimenti) e i pagamenti che, in
tal modo, difficilmente subiranno
ritardi.
Dal punto vista meramente pratico, per emettere la fattura elettronica, il
contribuente dovrà utilizzare un software o un servizio web che gli consenta di
creare un file in formato XML, nel
quale, dovranno essere indicati gli stessi dati che prima venivano riportati
nella fattura cartacea.
Pertanto, dovranno essere indicati i seguenti dati:
1. il soggetto (pubblico o privato
al quale è destinata la fattura);
2. la tipologia di documento (fattura,
nota di credito, di debito ect.);
3. data e numero progressivo del
documento, che solitamente viene preimpostata nel software, unitamente all’orario di emissione.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito alcune regole tecniche inerenti la
fatturazione elettronica, attraverso la pubblicazione della circolare 30 aprile 2018 prevedendo,
peraltro, l’obbligo di estendere la suddetta disciplina anche ai rapporti
economici tra privati.
Tale estensione di obbligatorietà, indubbiamente, ha rappresentato un
importante segnale circa la volontà di
combattere l’ evasione fiscale, in particolare le frodi IVA.
Per quanto concerne, invece, la fatturazione relativa ai rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni, continuano a trovare applicazione le regole di cui
al più datato Decreto Ministeriale n. 55/2013, che sancisce l’obbligatorietà,
in capo a tutti i soggetti IVA, della fatturazione elettronica.
In particolare, in Italia, si è optato per l’adozione di un formato FATTURA PA, in adeguamento alle
Direttive Europee, allo scopo di ottenere sin da subito i vantaggi propri della
fatturazione elettronica, grazie anche al massiccio ricorso ad essa in virtù
della prevista obbligatorietà.
L’ obbligo di fatturazione elettronica sussiste per quasi tutti i soggetti aventi una partita IVA, fatta eccezione per alcuni, posto che l’Agenzia delle Entrate ha stillato una lista di contribuenti che godono di importanti vantaggi in merito.
Nello specifico, a partire da Luglio 2018, vige l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i benzinai, nonché per i subappaltatori o subcontraenti, allo scopo di rendere trasparente e tracciabile il flusso finanziario che li vede coinvolti, così da evitare frodi IVA.
Dal 1 settembre 2018 è stata, inoltre, prevista l’obbligatorietà anche per tutte le cessioni di beni che superano il limite di 155 euro in uno stesso punto vendita, IVA inclusa, e stabilita invece la possibilità per i cittadini extra-UE in Italia di ricorrere all’agevolazione definita Free Tax Shopping in caso di acquisto di beni di importo superiore ad euro 154,94 (IVA inclusa).