In merito al significato di appalto e concessione, termini che tutti abbiamo sentito molte volte nominare, magari in televisione durante un servizio al telegiornale, in radio o tra le mura di un bar, esiste molta confusione e molte persone ne ignorano totalmente le differenze.
Vediamo brevemente i loro significati e in cosa di differenziano.
L’appalto è un contratto attraverso il quale un appaltatore si impegna, a proprio rischio e con mezzi propri, a realizzare un servizio o un’opera per un’altra impresa appaltante oppure per un committente che ha bisogno di un servizio di questo tipo.
L’imprenditore o impresa appaltatrice, avrà adempito ai suoi doveri contrattuali solo ad opera completata ma l’onere del servizio realizzato graverà solamente sull’amministrazione (l’impresa appaltante/committente).
Nel caso di un appalto pubblico un’impresa di tipo privato costruisce e gestisce un’opera (come ad esempio un supermercato, un’autostrada o un parcheggio) dietro un compenso fisso in denaro pagato direttamente dall’amministrazione al prestatore di servizi.
In ambito giuridico possiamo individuare diversi tipi di appalti. Esiste infatti l’appalto pubblico, l’appalto delle opere pubbliche, l’appalto dei servizi pubblici e l’appalto telematico.
Il contratto di concessione presenta le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico ma con una differenza fondamentale: l’operatore privato, come l’imprenditore, si assume tutti i rischi relativi alla gestione del servizio e si rivolge direttamente all’utente finale per quanto riguarda la riscossione di ogni tipo di tariffa o canone.
Si può parlare di concessione quando il servizio non è rivolto direttamente all’amministrazione ma al pubblico, e quando la remunerazione del concessionario deriva, almeno prevalentemente, dalla gestione del servizio, ovvero dalla vendita dei servizi resi al mercato.
Un esempio è dato dalla società Autostrade per l’Italia, impresa di tipo privato e remunerata dal pedaggio dei fruitori del servizio. Il rischio per Autostrade per l’Italia è che gli investimenti e i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera non vengano interamente coperti dalle entrate.
Possiamo affermare che la differenza tra appalto e concessione sia individuabile quindi nella modalità della remunerazione.
[2] CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – SENTENZA 4 settembre 2012, n.4682