In ambito giuridico i termini “mantenimento” e “alimenti” indicano due concetti diversi; spesso però, nonostante le differenze sul piano del diritto, vengono utilizzati con lo stesso significato del dover versare una somma di denaro nei confronti di qualcuno.
Nonostante non si possa negare il fatto che si tratti pur sempre in entrambi i casi di denaro (anche se negli “alimenti” può essere compresa anche l’ospitalità) in realtà i due concetti sono ben distinti come le nature e gli scopi dei due tipi di aiuti economici.
In queste righe cercheremo di spiegare in cosa consistano l’assegno di “mantenimento” e gli “alimenti” all’interno dell’ambito giuridico, in modo da chiarificare la distinzione presente fra i due termini.
Trattandosi di somme di denaro che vengono elargite nei confronti di parenti o ex- coniugi, ci soffermeremo anche sul tema dei figli, della loro maggiore età e di ciò che l’aver compiuto i diciotto anni comporti al fine di percepire tali aiuti economici. Sono infatti presenti alcune caratteristiche distintive legate al fatto che i figli siano maggiorenni o meno in relazione alle somme di denaro da versare nei loro confronti. Questo vale sia nel caso in cui essi siano figli nati all’interno di un matrimonio terminato con la sentenza di divorzio, sia nel caso in cui essi riversino in una situazione di necessità economica.
Cosa si intende per “mantenimento”?
Addentrandoci nella spiegazione del termine ‘mantenimento’ possiamo osservare che nasce in relazione all’obbligo da parte di entrambi i coniugi di prendersi cura del proprio marito o della propria moglie sia con un supporto spirituale che materiale (ed è quello sul quale ci soffermeremo). L’art. 143 del c.c. descrive tale obbligo tra gli obblighi reciproci. Questo supporto materiale è anche specificato nel terzo comma dell’articolo sopracitato che indica come il contributo dei coniugi alle necessità famigliari, debba essere fatto in relazione e proporzionalmente alla propria capacità economica.
Nel momento in cui termina il matrimonio prima con una separazione, successivamente con un divorzio, rimane il fatto che il coniuge più abbiente debba farsi carico di dare all’ex- coniuge una somma di denaro tale da poter garantire uno stile di vita simile a quello che la persona aveva all’interno del matrimonio. Sia l’art 156 del c.c. che l’art 155 del c.c. mostrano come sia necessario provvedere al supporto economico sia dell’ex- coniuge che dei figli.
In particolare si vede che l’obbligo del mantenimento relativo al figlio, non termina con l’avvento della sua maggiore età, bensì si protrae finché non sarà economicamente autonomo.
Ci sono alcune specificazioni che devono essere fatte a tal proposito relative a quando l’assegno di mantenimento possa essere interrotto: nel caso dell’ex- coniuge si tratterebbe del caso in cui un’altra persona si prenderebbe l’obbligo di provvedere economicamente e spiritualmente al supporto dell’ex- coniuge (ovvero nel caso di contrazione di nuove nozze) e per quanto riguarda il figlio, nel caso in cui sia forzatamente protratta la situazione di necessità economica, con un atteggiamento palesemente avverso alla ricerca di un lavoro e, ad esempio, di un percorso di studi svolto in modo da onorare il supporto economico dei genitori.
D’altro canto, il genitore che versa l’assegno di mantenimento non può pretendere che un titolo di studio appena conseguito e che la costituzione di un nucleo famigliare nuovo da parte del figlio, siano presupposti sufficienti per non versare più il sostegno economico al figlio, sostegno che cerca, almeno dal punto di vista economico, di mantenere lo stesso stile di vita nel quale riversava il figlio quando i genitori erano ancora sposati.
L’assegno di mantenimento relativo ai figli è indicato nell’art 155 c.c.
Se viene omesso il pagamento del mantenimento si trovano nel diritto penale le soluzioni a tale inadempimento. Tuttavia, proprio per evitare tale problema, già al momento della costituzione dell’assegno di mantenimento, vengono anche indicate le clausole ipotecarie per poter dare una garanzia reale al coniuge al quale dovranno essere versati gli assegni di mantenimento.
In cosa consistono invece gli “alimenti”?
Per quanto riguarda, invece, gli alimenti, troviamo nel primo Libro del Codice Civile al titolo XIII tutti i chiarimenti a riguardo. La natura degli alimenti è diversa rispetto all’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, infatti è relativo al solo rapporto di matrimonio che si conclude ed agli eventuali figli legati a tale matrimonio. Più ampio, invece, è il contesto all’interno del quale viene utilizzato il fatto di versare gli alimenti. Il primo elemento essenziale che è legato ed essi è lo stato di bisogno, ovvero di reale necessità economica, nella quale si trova la persona alla quale verranno indirizzati gli alimenti.
Nell’art 433 del c.c. vengono elencate tutti gli individui con obbligo di versamento degli alimenti. Si può osservare che tale obbligo non è limitato a chi è stato legato precedentemente al vincolo matrimoniale o essendo figlio del precedente matrimonio, infatti, possiamo osservare che, anche i figli hanno l’obbligo di aiutare i propri genitori, altresì i fratelli e le sorelle devono, allo stesso modo, aiutarsi quando uno o una di essi verte in situazione di necessità economica. Le caratteristiche che pongono in essere l’alimento sono la condizione di necessità economica ed il fatto di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Un elemento che contraddistingue l’alimento dal mantenimento sta nel fatto che il primo deve soddisfare le esigenze primarie dell’alimentando e non si parla di stile di vita (con comodità, vacanze ed altri elementi non strettamente indispensabili). La lettura congiunta degli artt. 438 del c.c., 440 del c.c., 443 del c.c. mostrano come venga calcolato l’importo degli alimenti e come venga somministrata la somma di denaro, il punto principale sul quale ci soffermiamo è il fatto che per “condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato” il versamento degli alimenti può essere ridotto.
Concludendo: il figlio di persone divorziate riceverà l’assegno di mantenimento finché non avrà una propria solida autonomia economica, invece, gli alimenti lì potrà ottenere solo quando verterà in una situazione di necessità economica. La natura, in termini monetari, dei due tipi di aiuti, è differente e il mantenimento è tendenzialmente di cifra più alta.
[1] Articolo 143 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Diritti e doveri reciproci dei coniugi
[2] Articolo 156 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
[3] Articolo 155 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Provvedimenti riguardo ai figli
[4] Articolo 438 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Misura degli alimenti
[5] Articolo 440 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Cessazione, riduzione e aumento
[6] Articolo 443 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Modo di somministrazione degli alimenti