Tra le novità della Riforma nel diritto di famiglia vi sono alcune variazioni radicali riguardanti le separazioni che andremo a vedere nel dettaglio: via assegno per i minori e assegnazione della casa, introdotta l’obbligatorietà del mediatore familiare pre-separazione. Ma non è finita qui. Il nuovo disegno di legge ha imposto per chi non ha possibilità di ospitare il proprio figlio in spazi adeguati il veto di tenere con sé il minore. Ciò significa che un genitore in povertà ha la possibilità di perdere la facoltà di poter stare con il proprio figlio.
La casa assegnata a uno dei due genitori metterà in obbligo che riceve l’abitazione a versare una sorta di affitto, chiamata indennità di occupazione che sarà comunque tassata.
Con questo nuovo disegno di legge diviene attiva una clausola detta di invarianza economica. Inoltre, sarà obbligatorio il mediatore familiare.
Il nuovo decreto individua in questa figura un professionista dalle competenze giuridiche ma soprattutto psicologiche, una sorta di professionista iperspecializzato che può essere un avvocato, un pedagogo, un operatore sociale o uno psicologo appunto che a seconda della propria disciplina di competenze di base abbia colmato i propri gap di competenze attraverso appositi master e corsi post laurea.
Modalità d’intervento del mediatore familiare all’interno della famiglia.
Secondo il decreto il mediatore familiare offrirebbe un servizio iniziale riguardante l’assistenza, darebbe supporto al disagio familiare; svolgerebbe un servizio di ascolto delle esigenze familiari dando peso alle necessità di ciascuno dei componenti della famiglia. Il mediatore inoltre aiuterebbe i componenti della famiglia a fare in modo che il dialogo tra le parti sia corretto e rispettoso, a elidere i conflitti trasformandoli al contrario in un motore costruttivo per i componenti adulti separati e per i figli.
Ovviamente, la fase più delicata della mediazione familiare sarà quella della separazione per cui molte coppie non riescono ad arrivare ad una separazione consensuale, riguardo sia le problematiche di tipo psicologico ma anche riguardo gli aspetti relativi alle modalità di gestione dei figli, dei beni in comune non ultimi gli oneri da versare.
Il principio su cui dovrebbe basarsi il nuovo DDL è la totale condivisione della prole per tutti e due i genitori. Questo principio sostituirebbe il vigente articolo 337-ter che norma questo aspetto.
Secondo il nuovo decreto legislativo, l’affido sarà considerato condiviso per questa ragione verrà abolito l’assegno di mantenimento, poiché ciascuno dei due genitori provvederà autonomamente a mantenere il proprio figlio durante il mese. Alla prole dovrà essere garantita la permanenza presso ciascuno dei due genitori almeno per dodici giorni mensili continuativi, dunque, compresa la notte ma chi non avrà la possibilità di accogliere il proprio figlio presso uno spazio adeguato perderà il diritto di tenerlo con sé. La casa di proprietà in comune sarà assegnata a un genitore ma l’altro dovrà provvedere a pagare una somma di denaro all’altro genitore che la cede. Il nuovo decreto legislativo tuttavia chiarisce che queste nuove normative possono andare in deroga se vi è un accordo di tipo differente tra le parti.
A Verona sono presenti numerosi avvocati specializzati in diritto di famiglia pronti ad aiutarvi in queste situazioni delicate.
[1] Articolo 337 ter Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Provvedimenti riguardo ai figli