La legislazione italiana ha previsto la possibilità di usufruire del riscatto agevolato, ai fini pensionistici, di tutti o parte degli anni di studio sostenuti per conseguire una laurea, dietro pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare.
La legislazione ha stabilito che i requisisti necessari per usufruire del servizio in questione sono:
1) possesso di un titolo di studi idoneo (diploma di laurea della durata compresa tra 2 e 3 anni; laurea quadriennale o a ciclo unico della durata non superiore a sei anni; diploma di specializzazione post laurea; dottorato di ricerca);
2) non essere coperti, nei periodi di studio, da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, né presso il fondo cui è diretta la domanda, né presso uno degli altri fondi previdenziali di cui all’art.2, co.1, del decreto legislativo n.187 del 1997.
In altre parole, non potranno essere riscattati gli anni di studio durante i quali lo studente era anche lavoratore e, dunque, ha versato i contributi dovuti;
3) iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni INPS, non essendo sufficiente la mera iscrizione ad una cassa professionale;
4) aver versato almeno un contributo obbligatorio.
In ogni caso, non potranno essere riscatti gli anni di studio fuori corso.
L’istituto del riscatto agevolato è accessibile anche agli inoccupati che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa: in questo caso, l’ente di previdenza ha specificato l’importo dovuto per ogni anno da riscattare, corrispondente a quello annualmente imponibile per la categoria degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo AGO vigente al momento della domanda.
Per quanto concerne i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ente previdenziale ha chiarito che questi ultimi sono computabili ai fini pensionistici solo se possiedono valore legale in Italia (ossia se sono riconosciuti dal MIUR).
Al fine di ridurre i costi del procedimento e incrementare il numero delle domande, dal 2020 è stato eliminato il requisito dell’età: ad oggi, pertanto, anche gli over 45 potranno riscattare i periodi di studi non coperti da contribuzione.
Inoltre, con la circolare n.6 del 22 gennaio 2020 l’INPS ha reso noto che è ora possibile esercitare la facoltà di computo, avvalendosi della cosiddetta legge Dini, anche per gli anni di studio effettuati in data precedente il 1° gennaio 1996 (e, dunque, rientranti nel sistema retributivo), anticipando l’età pensionabile anche per i soggetti con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS per via telematica utilizzando l’apposito servizio online presente sul sito, previa identificazione tramite PIN o codice fiscale.
Una volta effettuato l’accesso, sarà sufficiente compilare tutti i campi obbligatori e attendere il provvedimento di accoglimento della domanda.
L’onere contributivo per il riscatto della laurea può essere pagato in un’unica soluzione o essere suddiviso in 120 rate.
Il cittadino potrà, inoltre, scegliere se pagare tramite bollettini MAV (inizialmente inviati dall’INPS e successivamente scaricabili online dal sito istituzionale dell’ente) oppure direttamente online tramite carta di credito.