Molti non sanno che subire ritardi o cancellazioni di volo comporta oltre che il diritto ad essere rimborsato, anche la possibilità di ricevere un risarcimento facendo valere tutta una serie di diritti previsti dalla normativa europea.
Il regolamento CE n.261/2004 tutela infatti proprio i passeggeri che viaggiano all’interno dei paesi dell’Unione Europea sancendo i diritti in caso di ritardi o cancellazioni del volo.
Ma vediamo in seguito quali sono i casi in cui si può richiedere il rimborso e come ottenerlo.
È possibile rivendicare il rimborso nel caso in cui il volo subisca un ritardo superiore o pari alle 5 ore e nei casi in cui la cancellazione del volo venga comunicata con meno di 14 giorni di anticipo.
Inoltre un altro caso è l’overbooking (se non si accetta il volo alternativo) e nei casi in cui il volo venga cancellato per circostanze operative.
Per ottenere il rimborso sarà necessario conservare tutti i titoli di viaggio e fotografare il tabellone degli orari come prova del ritardo o della cancellazione.
Si potrà richiedere il rimborso direttamente all’aeroporto o online.
Secondo il Regolamento CE 261/2004 nel caso in cui un volo venga cancellato e la compagnia provveda a comunicarlo al passeggero con meno di 14 giorni di anticipo, quest’ultimo può richiedere il rimborso del biglietto. Il rimborso, tuttavia, decade se si accetta il cosidetto riposizionamento, ovvero un volo alternativo offerto dalla compagnia con cui si sta viaggiando.
Inoltre, i voli che superano le 5 ore di ritardo, vengono considerati come cancellati, e quindi anche in questi casi il passeggero, in base al Regolamento CE 261/2004, può richiedere il rimborso totale.
L’Overbooking è una situazione che si verifica quando i biglietti venduti sono di più dei passeggeri che possono imbarcarsi. Si tratta di una pratica basata su calcoli statistici capaci di prevedere chi non si presenta al gate. Quando però il sistema automatico sbaglia, è possibile che una parte dei passeggeri non riuscirà a prendere il volo. In questo caso il passeggero ha il diritto ha chiedere il rimborso totale del biglietto.
Il passeggero può essere anche risarcito se le cause della cancellazione sono operative. In questo caso in base al regolamento UE sarà possibile ricevere una cifra pari a 200 euro per una tratta di 1500 km, per una tratta compresa tra 1500 e 3000 km la cifra sarà pari a 400 euro, mentre per le tratte intercontinentali o comunque superiori ai 3000 km sarà possibile ricevere un risarcimento pari a 600 euro.
Tuttavia, l’indennizzo non è previsto nei casi di sciopero dei dipendenti aereoportuali, del controllo del traffico aereo, ma anche nei casi di allerta terrorismo, allerta meteo, allerta sanitaria o qualsiasi circostanza straordinaria derivante da una situazione di grave pericolo.
Diritto all’assistenza
È possibile inoltre ottenere il rimborso di tutto il cibo consumato e dell’acquisto di beni di prima necessità durante un attesa superiore alle 5 ore.
Se inoltre il volo ha un ritardo che dura tutta la notte, impedendo al passeggero di trovare alloggio, la compagnia dovrà accompagnare il l’utente nell’hotel più vicino all’aeroporto e provvedere al pagamento.
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261